Art. 3

Art. 3

In vigore dal 20 mag 1987
1. Un rappresentante dell'autorità competente di uno Stato membro può ingiungere al capitano della nave da ispezionare di fermarsi, di manovrare o di agire in altro modo, al fine di facilitare l'accesso a bordo. 2. Le navi, per accedere alle quali in condizioni agevoli e di sicurezza occorre salire 1,5 metri o più, devono tenere a bordo una scala quale è specificata nell'allegato II. 3. A richiesta dell'ispettore, il capitano della nave oggetto di ispezione mette a sua disposizione le apparecchiature di comunicazione e l'operatore per trasmettere e/o ricevere messaggi inerenti all'ispezione stessa.
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