Art. 1
1. Le competenti autorità degli Stati membri sottopongono ad ispezione in mare e nei porti i seguenti natanti:
In vigore dal 20 mag 1987
- navi fornite, per un'attività di pesca, di un equipaggiamento che sia o no fissato in modo permanente alla nave;
- navi che ricevono a bordo dei pesci o dei prodotti ittici destinati alla trasformazione, al trasporto od al magazzinaggio.
2. Ai sensi del presente regolamento, il termine pesce comprende tutti i pesci, i crostacei e i molluschi marini.
Storico versioni
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