Art. 7
In vigore dal 18 mag 1987
Gli ananassi della sottovoce 08.01 C della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie, beneficiano dell'esenzione da dazi doganali al momento della loro immissione in libera pratica nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità. Gli ananassi importati con il beneficio del regime di cui sopra non possono essere considerati in libera pratica in detta parte della Spagna, ai sensi dell' del trattato, allorché vengono rispediti verso un altro Stato membro.
Il presente articolo si applica sino al 31 dicembre 1995.
Storico versioni
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