Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 2176/84, esso si applica per un periodo di quattro mesi, sempreché il Consiglio non adotti provvedimenti definitivi prima dello scadere di detto periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1987. Per la Commissione Willy DE CLERCQ Membro della Commissione (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. C 244 del 30. 9. 1986, pag. 13. (1) GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
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