Art. 3
In vigore dal 15 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.
(4) GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.
(5) GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.
(6) GU n. L 63 del 9. 3. 1983, pag. 10.
(7) GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 46.
Storico versioni
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