Art. 6

Art. 6

In vigore dal 14 mag 1987
La Commissione contabilizza i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di utilizzazione della riserva. Essa informa gli Stati membri, entro il 20 luglio 1987, dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5. Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponible e a tal fine ne precisa il quantitativo allo Stato membro che procede a quest'ultimo prelievo.
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