Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 332 del 10. 12. 1985, pag. 22. (3) GU n. L 267 del 19. 9. 1986, pag. 11.
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