Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 mag 1987
1. Gli imballaggi del burro messo a disposizione dall'organismo d'intervento fornitore devono recare, in caratteri chiaramente visibili e leggibili l'indicazione seguente: « destinato ad essere fornito all'organismo d'intervento italiano . . . (regolamento (CEE) n. 1329/87) ». 2. Dopo aver verificato la quantità, la qualità e l'imballaggio del burro, l'organismo d'intervento italiano prende in consegna la merce resa franco destinazione. 3. Al momento della presa in consegna, il rappresentante dell'organismo d'intervento italiano riceve un certificato rilasciato dall'organismo d'intervento fornitore, che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni del regolamento (CEE) n. 685/69.
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