Art. 4

Art. 4

In vigore dal 11 mag 1987
Il presente regolamento non osta all'applicazione della normativa relativa all'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle disposizioni amministrative comunitarie o nazionali che ne derivano, nonché delle regolamentazioni specifiche adottate a norma dell'articolo 235 del trattato ed applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica in via complementare.
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