Art. 3
In vigore dal 11 mag 1987
1. Fatta salva l'applicazione degli , lo o gli Stati membri interessati possono, in caso d'urgenza, introdurre misure di salvaguardia. Essi notificano immediatamente tali misure agli altri Stati membri e alla Commissione.
Con procedura d'urgenza ed entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello della notifica di cui al primo comma, la Commissione decide se le misure devono essere mantenute, modificate o soppresse.
La decisione della Commissione viene notificata a tutti gli Stati membri. Essa è immediatamente esecutiva.
2. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della notifica di tale decisione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare o annullare la decisione presa dalla Commissione.
Se lo Stato membro che ha preso le misure di salvaguardia adisce il Consiglio, la decisione della Commissione è sospesa. Tale sospensione cessa trenta giorni dopo che il Consiglio è stato adito, qualora esso non abbia ancora modificato o annullato la decisione della Commissione.
Storico versioni
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