Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 mag 1987
1. In caso di circostanze particolari, ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 3 della convenzione, la Commissione può prendere o autorizzare uno Stato membro a prendere misure immediate di salvaguardia. 2. Qualora uno Stato membro le presenti una richiesta, la Commissione decide in merito ad essa entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della domanda. La decisione della Commissione è notificata a tutti gli Stati membri. 3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione, secondo la procedura prevista all', paragrafo 5. Le misure prese da uno Stato membro in applicazione della decisione della Commissione o, se del caso, del Consiglio, nonché qualsiasi modifica ad esse apportata, sono notificate agli altri Stati membri e alla Commissione.
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