Art. 1

Art. 1

In vigore dal 11 mag 1987
1. Qualora uno Stato membro le chieda di applicare misure di salvaguardia conformemente all'articolo 139 della convenzione, la Commissione informa il Consiglio, entro tre giorni lavorativi, del seguito che intende riservare a tale richiesta. Se la Commissione decide di non applicare misure di salvaguardia, ogni Stato membro può deferire al Consiglio tale decisione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione della posizione della Commissione. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può modificare la decisione presa dalla Commissione. 2. Qualora la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, constati che occorre applicare misure di salvaguardia conformemente all'articolo 139 della convenzione, essa: - ne informa immediatamente gli Stati membri; - ne informa simultaneamente gli Stati ACP e notifica l'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 140, paragrafo 1 della convenzione; - comunica allo stesso tempo agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie a tali consultazioni. 3. Durante le consultazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Le consultazioni sono comunque considerate concluse alla scadenza di un termine di ventuno giorni a decorrere dalla notifica prevista nel paragrafo 2. Al termine delle consultazioni o, eventualmente, alla scadenza di tale termine di ventuno giorni, e qualora non sia stato possibile pervenire ad alcun accordo, la Commissione può prendere le misure appropriate per l'applicazione dell'articolo 139 della convenzione. 4. Le misure di cui al paragrafo 3 sono immediatamente comunicate agli Stati membri e agli Stati ACP. Esse sono immediatamente applicabili. 5. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione a norma del paragrafo 3 entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della comunicazione di dette misure. 6. In mancanza di decisione della Commissione entro i dieci giorni lavorativi successivi a quello della conclusione delle consultazioni o, eventualmente, successivi alla scadenza del termine di ventuno giorni, ogni Stato membro che abbia adito la Commissione conformemente al paragrafo 1 può adire il Consiglio. 7. Nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6, il Consiglio si riunisce senza indugio. Deliberando a maggioranza qualificata, esso può confermare, modificare o annullare le misure di cui trattasi. 8. Il presente articolo si applica fatti salvi gli .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1987:1316:oj#art-1