Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1987. Per la Commissione COCKFIELD Vicepresidente (1) GU n. L 306 dell'1. 11. 1986, pag. 103. (2) GU n. L 381 del 31. 12. 1986, pag. 1.
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