Art. 2
In vigore dal 6 mag 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile alle operazioni di ammasso effettuate nell'ambito dei contratti conclusi a decorrere dal 4 maggio 1987.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 259 dell'11. 9. 1986, pag. 34.
(4) GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 55.
(5) GU n. L 14 del 16. 1. 1987, pag. 8.
Storico versioni
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