Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:
In vigore dal 30 apr 1987
1. Il testo dell' è sostituito dal seguente testo:
«
Per ciascuno dei tre periodi compresi tra il 2 aprile 1984 e il 31 marzo 1985, tra il 1o aprile 1985 e il 31 marzo 1986 e tra il 1o aprile 1986 e il 31 marzo 1987, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è ripartita come segue:
- Irlanda 303 000 t
- Lussemburgo 25 000 t
- Regno Unito (limitatamente
all'Irlanda del Nord) 65 000 t. »
2. All'articolo 5 è inserito il seguente terzo comma:
« In caso di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 857/84 e nei limiti della suddetta disposizione, gli Stati membri possono graduare, secondo criteri obiettivi in rapporto alle dimensioni dell'azienda, gli importi dei quantitativi da aggiungere alla riserva ».
3. All'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente testo:
« - per i produttori o gli acquirenti i quali, nel periodo previsto dal comma precedente abbiano interrotto le consegne o gli acquisti di latte, oppure abbiano consegnato o acquistato latte il cui tenore di materie grasse ha risentito delle conseguenze di avvenimenti di carattere eccezionale, lo Stato membro può decidere, su richiesta dell'interessato, che il tenore di materie grasse considerato come rappresentativo sia il tenore medio constatato nel corso dei dodici mesi di applicazione del prelievo supplementare precedenti l'interruzione o l'avvenimento eccezionale di cui sopra. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui al presente trattino. »
4. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 10
Ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 857/84, gli Stati membri possono sostituire il periodo di dodici mesi con un periodo di cinquantadue settimane. In tal caso:
- il primo periodo di cinquantadue settimane ha inizio la domenica o il lunedì immediatamente successivi al 2 aprile 1984;
- il quantitativo globale garantito di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 e il quantitativo globale garantito di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 857/84, se necessario, sono opportunamente ridotti. »
5. All'articolo 16, paragrafo 3:
- al secondo trattino i termini « anteriormente al 1o gennaio 1986 » sono sostituiti dai termini « anteriormente al 1o gennaio del periodo di dodici mesi in questione »;
- al terzo trattino i termini « alla fine del secondo periodo di dodici mesi » sono sostituiti dai termini « dalla fine di ognuno dei periodi di dodici mesi in questione »;
- è inserito il seguente trattino:
« - le modalità e i risultati del calcolo della riduzione di cui all'articolo 10, secondo trattino. »
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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