Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1987. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. (2) GU n. L 129 del 25. 5. 1977, pag. 7. (3) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14. (4) GU n. L 267 del 19. 9. 1986, pag. 12.
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