Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2220/85 è modificato come segue:
In vigore dal 29 apr 1987
1. L'articolo 19 è modificato come segue:
a) Nel testo del paragrafo 1 della versione olandese il termine « waarborg » è sostituito dal termine « zekerheid »;
b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
« 2. Quando il termine stabilito per provare il diritto definitivo all'essegnazione dell'importo è scaduto senza che l'interessato abbia fornito la prova richiesta, l'organismo competente applica immediatamente la procedura di cui all'articolo 29.
In caso di forza maggiore il termine può essere prorogato.
Tuttavia, nei casi in cui la normativa comunitaria lo prevede, la prova può essere presentata dopo il termine suddetto, contro rimborso parziale della cauzione. »
2. All'articolo 20 viene aggiunto il seguente paragrafo 6:
« 6. Ai fini del presente titolo per « parte relativa alla cauzione » si intende la parte della cauzione corrispondente al quantitativo per il quale un'esigenza non sia stata soddisfatta. »
3. All'articolo 22, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo:
« 1. La cauzione è interamente incamerata per il quantitativo per il quale un'esigenza principale non sia stata soddisfatta, a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza maggiore.
2. Un'esigenza principale è considerata non soddisfatta se la relativa prova non è fornita entro il termine prescritto, a meno che la mancata presentazione di tale prova entro il termine prestabilito sia imputabile ad una causa di forza maggiore. In tal caso è immediatamente avviata la procedura di cui all'articolo 29 per l'incameramento della cauzione.
4. All'articolo 22, il testo del paragrafo 4 è completato dal seguente testo:
« . . ., a meno che la mancata presentazione della prova entro il termine prestabilito sia imputabile ad una causa di forza maggiore ».
5. All'articolo 24, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:
« 1. Il mancato rispetto di una o più esigenze subordinate comporta l'incameramento di una somma pari al 15 % della parte relativa alla cauzione a meno che tale inosservanza sia imputabile ad una causa di forza maggiore. »
6. Il testo dell'articolo 25 è sostituito dal seguente testo:
« Articolo 25
Se viene fornita la prova che tutte le esigenze principali sono state soddisfatte, ma non lo sono state un'esigenza secondaria e un'esigenza subordinata, si applicano gli articolo 23 e 24 e la somma totale da incamerare è pari a quella incamerata in applicazione dell'articolo 23, maggiorata del 15 % della parte relativa alla cauzione. »
7. Il seguente titolo viene inserito dopo l'articolo 26:
« TITOLO VI
Disposizioni generali ».
8. Dopo l'articolo 28 viene sopresso il seguente titolo:
« TITOLO VI
Disposizioni generali ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1181:oj#art-1