Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 152/87 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 152/87 è modificato come segue:

In vigore dal 24 apr 1987
- all', paragrafo 1, lettera a), la cifra « 330 000 » è sostituita dalla cifra « 297 000 »; - all'articolo 3, la cifra « 0 » è sostituita dalla cifra « 83 000 ».
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