Art. 1 · All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/87 è inserito il seguente comma:

Art. 1

All'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/87 è inserito il seguente comma:

In vigore dal 23 apr 1987
« Gli Stati membri possono utilizzare i sistemi di identificazione applicati al di fuori dell'ambito specifico del premio speciale purché tali sistemi consentano di identificare ogni capo con un numero. In tal caso nella domanda di premio occorre indicare i numeri di identificazione dei capi oggetto della stessa e l'avvenuta erogazione del premio deve essere accertabile sulla scorta di un documento che accompagna l'animale a vita, nel quale figuri il relativo numero di identificazione. Tuttavia, in caso di esportazione in un altro Stato membro dopo l'erogazione del premio, gli animali cosí identificati devono essere sottoposti a marchiatura specifica all'atto della spedizione. »
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