Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 2321/86 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2321/86 è modificato come segue:

In vigore dal 23 apr 1987
1) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: « Articolo 5 1. In caso di applicazione dell', paragrafo 5, secondo comma, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1336/86 e fatto salvo il disposto dell', paragrafo 1, secondo comma dello stesso regolamento, la parte disponibile degli importi di cui all'allegato II del regolamento in causa è assegnata agli Stati membri, per il primo e il secondo anno di applicazione, entro i due mesi successivi all'accettazione delle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento, per essere destinata al finanziamento delle misure di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 857/84. Per gli altri anni, la parte disponibile è assegnata agli Stati membri nel gennaio di ogni anno in causa. I quantitativi di riferimento così liberati sono, all'occorrenza, aggiunti alla riserva di cui all'articolo 5 o all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 per essere utilizzati in applicazione dell'articolo 3, punto 2 e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento. 2. In caso di applicazione dell', paragrafo 5, secondo comma, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1336/86, la parte disponibile degli importi di cui all'allegato II dello stesso regolamento è versata sotto forma di indennità ai produttori interessati, per la prima volta dopo il 1o aprile successivo all'accettazione delle domande di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del presente regolamento e durante il periodo di cui all'ar ticolo 2, paragrafo 2, secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 1336/86. Tutti i successivi versamenti annui dell'indennità sono effettuati dopo il 1o aprile di ogni anno in causa. » 2) All'articolo 9, paragrafo 1, il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente: « - all'occorrenza, le misure prese in applicazione dell', paragrafo 2, secondo comma e dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1336/86 ».
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