Art. 3

Art. 3

In vigore dal 21 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni di cui all', punto 3 si applicano a decorrere dal 1o dicembre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5. (3) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29. (4) GU n. L 95 del 9. 4. 1987, pag. 11. (5) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (6) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 14. (1) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
Storico versioni

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