Art. 3
In vigore dal 21 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Le disposizioni di cui all', punto 3 si applicano a decorrere dal 1o dicembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(3) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 29.
(4) GU n. L 95 del 9. 4. 1987, pag. 11.
(5) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(6) GU n. L 79 del 21. 3. 1987, pag. 14.
(1) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
Storico versioni
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