Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:
In vigore dal 21 apr 1987
1) Il titolo del regolamento è modificato come segue:
« relativo alla vendita di burro d'intervento destinato in particolare ad essere incorporato negli alimenti composti per animali ».
2) È inserito il seguente titolo VII bis:
« TITOLO VII BIS
Vendita a prezzo determinato a fini di utilizzazione industriale sperimentale
Articolo 27 bis
Alle condizioni previste dagli articoli che seguono si procede alla vendita a prezzo determinato del burro di cui all' a fini di utilizzazione industriale sperimentale, ad esclusione di qualsiasi utilizzazione a fini di alimentazione umana e animale.
Articolo 27 ter
Il burro è venduto dall'organismo d'intervento:
a) per quantitativi pari o superiori a 10 t e pari o inferiori a 10 000 t;
b) al prezzo di 70 ECU/t franco partenza deposito frigorifero.
Articolo 27 quater
1. L'acquirente, secondo il contratto d'acquisto:
- si impegna a utilizzare nella Comunità la totalità del burro acquistato nel quadro di un progetto sperimentale industriale che comporta la denaturazione irreversibile del burro;
- dichiara di aver comunicato alla Commissione tale progetto, che viene allegato al contratto e ne forma parte integrante.
2. Nel contratto è precisato lo Stato membro nel cui territorio il progetto verrà realizzato. Se tale Stato membro non è lo stesso nel quale si trova il burro, l'acquirente comunica il progetto anche a quest'ultimo Stato membro.
Articolo 27 quinquies
1. Il giorno della conclusione del contratto l'acquirente:
- fornisce la prova di aver costituito una cauzione a garanzia dell'adempimento dell'esigenza principale relativa alla realizzazione del progetto allegato al contratto e dell'esigenza subordinata relativa al ritiro del burro entro il termine di cui al para- grafo 4;
- paga il prezzo d'acquisto del burro.
2. L'importo della cauzione è fissato a 3 100 ECU/t.
3. L'organismo d'intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati:
- il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1,
- il deposito nel quale si trova detto quantitativo,
- la data limite per la presa in consegna.
4. Entro ventiquattro giorni dalla data di conclusione del contratto l'acquirente procede al ritiro della totalità del burro vendutogli. Il ritiro può essere frazionato.
Articolo 27 sexies
Se il burro non viene ritirato entro il termine di cui all'articolo 27 quinquies, paragrafo 4 viene applicata la sanzione di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2220/85 previa detrazione del prezzo del burro e la vendita viene annullata il trentesimo giorno successivo alla scadenza di detto termine.
Articolo 27 septies
1. Il progetto allegato al contratto viene realizzato entro due mesi dalla data del ritiro, in uno stabilimento a tal fine riconosciuto dallo Stato membro nel cui territorio lo stabilimento stesso è situato.
Possono essere riconosciuti soltanto gli stabilimenti che:
- dispongono di impianti tecnici che garantiscano la realizzazione effettiva del progetto, in particolare la tenuta e il carattere irreversibile del processo di denaturazione;
- si impegnano a trasmettere all'organismo incaricato del controllo il proprio programma di utilizzazione del burro secondo modalità stabilite dallo Stato membro interessato.
2. Il riconoscimento viene ritirato in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo. Esso può essere ritirato ove si constati che l'impresa interessata non ha rispettato un altro obbligo derivante dal presente regolamento.
Articolo 27 octies
Il burro di cui all' rimane nel suo imballaggio d'origine sino alla sua utilizzazione per la realizzazione del progetto allegato al contratto.
Esso è accompagnato da un elenco riepilogativo dei colli.
Le disposizioni che obbligano a utilizzare mezzi di trasporto dotati di impianti frigoriferi non si applicano al trasporto del burro in causa.
Gli imballaggi contenenti il burro uscito dall'ammasso recano, in caratteri chiaramente leggibili e visibili, una o più delle diciture seguenti:
- Mantequilla destinada a la desnaturalización industrial experimental: Reglamento (CEE) no 2409/86 - Título VIIbis
- Smoer til eksperimentel denaturering i industrien: forordning (EOEF) nr. 2409/86 - afsnit VIIa
- Butter fuer die experimentelle industrielle Denaturierung: Verordnung (EWG) Nr. 2409/86 - Titel VIIa
- Voýtyro poy proorízetai gia peiramatikí viomichanikí metoysíosi: kanonismós (EOK) arith. 2409/86 - títlos VIIa
- Butter for experimental industrial denaturing: Regulation (EEC) No 2409/86 - Title VIIa
- Beurre destiné à la dénaturation industrielle expérimentale: règlement (CEE) no 2409/86 - titre VIIbis
- Burro destinato alla denaturazione industriale sperimentale: regolamento (CEE) n. 2409/86 - titolo VIIbis
- Boter bestemd voor experimenteel industrieel gebruik: Verordening (EEG) nr. 2409/86 - titel VIIbis
- Manteiga destinada à desnaturação industrial experimental: Regulamento (CEE) nº 2409/86 - título VIIa.
Articolo 27 nonies
Lo Stato membro nel cui territorio è realizzato il progetto allegato al contratto assicura, secondo modalità da esso stabilite, un controllo permanente sul posto dell'utilizzazione della totalità del burro acquistato sino alla sua denaturazione completa e definitiva.
Le spese di controllo sono a carico dell'acquirente. Articolo 27 decies
In deroga al regolamento (CEE) n. 2220/85, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 28 dello stesso regolamento la cauzione è svincolata soltanto sino concorrenza del 90 % del suo importo.
La cauzione è totalmente svincolata soltanto dopo la comunicazione alla Commissione dei risultati della realizzazione del progetto allegato al contratto, entro due mesi a decorrere dalla data che figura nella nota di scarico firmata dall'organismo di controllo. »
3) All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:
« Il finanziamento delle spese derivanti dal presente regolamento si effettua in conformità delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio (1).
(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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