Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 apr 1987
Si ritiene che le catture di merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM VII, VIII, IXe, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguite da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 1987. La pesca del merluzzo carbonaro nelle acque delle divisioni CIEM VII, VIII, IXe, X; COPACE 34.1.1 (zona CE) eseguita da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o registrate nel Regno Unito nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, è proibita dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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