Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 603/87 è modificato come segue:
In vigore dal 15 apr 1987
1) All', la data del « 31 marzo 1987 » è sostituita da quella del « 21 aprile 1987 ».
2) All'articolo 5:
- al paragrafo 1, la data del « 17 aprile 1987 » è sostituita da quella del « 30 aprile 1987 »;
- al paragrafo 2, la data dell'« 8 maggio 1987 » è sostituita da quella del « 22 maggio 1987 »;
- al paragrafo 3, la data del « 27 maggio 1987 » è sostituita da quella del « 10 giugno 1987 ».
3) All'articolo 6, la data dell'« 8 maggio 1987 » è sostituita da quella del « 25 maggio 1987 ».
4) All'articolo 13:
- al paragrafo 1, la data del « 31 marzo 1987 » è sostituita da quella del « 21 aprile 1987 » e la data del « 27 maggio 1987 » da quella del « 10 giugno 1987 »;
- il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« L'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo l'approvazione del contratto e della dichiarazione e in ogni caso non prima del 25 maggio 1987 e non più tardi del 31 luglio 1987 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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