Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 apr 1987
In deroga all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 854/86, per la campagna di commercializzazione 1986/1987 il governo greco: - stabilisce le percentuali previste al citato articolo, lettera b) entro il 10 aprile 1987; - trasmette la comunicazione di cui al citato articolo, lettera c) entro il 15 aprile 1987.
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