Art. 5

Art. 5

In vigore dal 15 apr 1987
Il presente regolamento entra in vigore il girono della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal quarto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1987. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 5. (2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
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