Art. 3

Art. 3

In vigore dal 15 apr 1987
L'importo dell'indennità è convertito in moneta nazionale mediante applicazione del tasso di conversione agricolo in vigore: - il 31 marzo 1987, per gli importi versati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo 1988; - il 31 marzo 1988, per gli importi versati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo 1989.
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