Art. 3
In vigore dal 15 apr 1987
L'importo dell'indennità è convertito in moneta nazionale mediante applicazione del tasso di conversione agricolo in vigore:
- il 31 marzo 1987, per gli importi versati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo 1988;
- il 31 marzo 1988, per gli importi versati nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 marzo 1989.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1070:oj#art-3