Art. 1
In vigore dal 14 apr 1987
1. Si procede alla vendita di circa 2 500 t di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano e prese in consegna anteriormente al 1o gennaio 1986.
Le qualità ed i prezzi di vendita sono indicati nell'allegato I.
2. Tale vendita ha luogo in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81.
3. Le informazioni relative alle quantità, nonché ai luoghi in cui si trovano i prodotti immagazzinati, possono essere ottenute dagli interessati presso gli indirizzi indicati nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:1055:oj#art-1