Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2409/86 è modificato come segue:
In vigore dal 8 apr 1987
1) All'articolo 6, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
« b) oppure, escluso qualsiasi altro trattamento o addizione e fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, il burro concentrato avente un tenore minimo di grassi del 99 % e deve fornire almeno 100 kg di burro concentrato per:
- 122,5 kg di burro qualora il tenore di materie grasse del burro impiegato sia superiore o uguale a 82 %,
- 125,5 kg di burro qualora il tenore di materie grasse del burro impiegato sia inferiore a 82 %,
quando si tratta di burro concentrato avente un tenore minimo di materie grasse butirriche del 99,8 %.
Nel caso di un tenore minimo inferiore, i quantitativi di burro summenzionati sono diminuiti rispettivamente e proporzionalmente di 0,123 kg e 0,126 kg per 0,1 % di materie grasse butirriche del burro concentrato avente un tenore inferiore a 99,8 %. »
2) All'articolo 9, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:
« In caso di trasporto sfuso, la cisterna o il contenitore reca le summenzionate diciture in lettere di almeno 5 cm di altezza. »
3) All'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettera a) i termini « 8 % » sono sostituiti dai termini « 12 % ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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