Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 apr 1987
Per la campagna 1986/1987 e nel limite, per ogni Stato membro, dell'importo derivante dalla trattenuta sull'aiuto di cui all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE: a) la somma di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio (5) è fissata a 2 ECU per membro delle organizzazioni di produttori di cui ciascuna unione è composta; b) per ciascun controllo delle dichiarazioni di coltura effettuato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2261/84, le organizzazioni di produttori ricevono un importo di 80 ECU; qualora il controllo riguardi superfici oleicole superiori a 3, 10 e 30 ha, tale importo è maggiorato rispettivamente di 50, 100 e 150 ECU; c) il saldo dell'importo della trattenuta sull'aiuto, di cui all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, è ripartito tra le organizzazioni di produttori in funzione del numero delle domande di aiuto esaminate da dette organizzazioni. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84 nel caso in cui un'unione, dopo aver svolto tutti i compiti previsti dalla regolamentazione comunitaria, non abbia utilizzato la totalità della somma derivante dal finanziamento di cui alla lettera a), essa deve ripartire il saldo tra le organizzazioni di produttori che la compongono in funzione del numero dei soci di dette organizzazioni.
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