Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 apr 1987
Nel regolamento (CEE) n. 3153/85, all'articolo 4, paragrafo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo: « b) per quanto concerne il settore delle carni bovine, l'importo compensativo monetario è calcolato sulla base del prezzo di intervento sabilito per le carcasse di animali maschi della qualità R 3 nello Stato membro interessato, diminuito del 15 % ».
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