Art. 2
Definizione di gruppi di specie e di reti
In vigore dal 1 apr 1987
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- « specie da maglie piccole », le specie bersaglio autorizzate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3094/86 per le catture la cui dimensione minima di riferimento delle maglie è inferiore o uguale a 40 mm;
- « reti a maglie piccole », tutte le reti con maglie di dimensione inferiore o uguale a 60 mm.
Storico versioni
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