Art. 2
In vigore dal 30 mar 1987
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1987.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 357 del 18. 12. 1986, pag. 17.
(4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
Storico versioni
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