Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 mar 1987
Le norme di qualità relative alle ciliegie della sottovoce 08.07 C della tariffa doganale comune e alle fragole della sottovoce 08.08 A della tariffa doganale comune, figurano rispettivamente negli allegati I e II. Tali norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72. Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare rispetto alle prescrizioni delle norme: - una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore, - per i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria « Extra », lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.
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