Art. 8
In vigore dal 27 mar 1987
1. Nella domanda di contributo finanziario relativa ad azioni di ammodernamento della flotta da pesca che gli Stati membri inoltrano alla Commissione il 15 maggio 1987 al più tardi, possono essere inclusi i progetti di ammodernamento di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4028/86.
2. In deroga all', la data di registrazione dei progetti di cui al paragrafo 1 è la data di registrazione presso la Commissione ai sensi del regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio (1).
Storico versioni
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