Art. 4

Art. 4

In vigore dal 27 mar 1987
1. Nel calcolo del contributo finanziario della Comunità non viene preso in considerazione alcun aumento dell'importo previsto degli investimenti ammissibili che sia stato deciso dopo la data limite per la presentazione delle domande di contributo alla Commissione. 2. Eventuali modifiche di progetti di ammodernamento per i quali la Comunità ha concesso un contributo finanziario devono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro interessato e da queste approvate prima che vengano messe in atto. 3. Le modifiche elencate nell'allegato IV relative ai progetti di ammodernamento sovvenzionati dalla Comunità provocano l'annullamento del contributo finanziario concesso.
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