Art. 2
In vigore dal 27 mar 1987
1. I progetti di ammodernamento elencati nell'allegato II sono esclusi dalle azioni di ammodernamento.
2. Gli investimenti elencati nell'allegato III non possono fruire di un contribuito finanziario della Comunità nel quadro di un'azione di ammodernamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1987:894:oj#art-2