Art. 9
In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando ci si avvalga delle disposizioni degli articoli da 29 a 61, le disposizioni dell', paragrafo 2 e degli si applicano alle distinte di carico eventualmente allegate alla lettera di vettura internazionale o al bollettino di consegna-transito comunitario. Nel primo caso, il numero di dette distinte è indicato nella casella 32 della lettera di vettura internazionale; nel secondo caso, il numero delle distinte è indicato nella casella riservata alla designazione degli allegati al bollettino di consegna-transito comunitario.
Inoltre, la distinta di carico deve recare il numero del vagone al quale la lettera di vettura internazionale si riferisce oppure, all'occorrenza, il numero del contenitore contenente le merci.
2. Per i trasporti che iniziano all'interno della Comunità concernenti contemporaneamente merci di cui all', paragrafo 2, e all', paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 222/77, le distinte di carico devono essere compilate separatamente; per i trasporti mediante grandi contenitori accompagnati da bollettini di consegna-transito comunitario, queste distinte separate devono essere compilate per ciascuno dei grandi contenitori contenenti contemporaneamente le due categorie di merci.
Un riferimento ai numeri d'ordine delle distinte di carico relative alle merci di cui all', paragrafo 2 di detto regolamento, deve essere apposto nella casella 25 della lettera di vettura internazionale o nella casella riservata alla designazione delle merci del bollettino di consegna-transito comunitario.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 e ai fini delle procedure previste dagli articoli da 29 a 61, le distinte di carico allegate alla lettera di vettura internazionale o al bollettino di consegna-transito comunitario fanno parte integrante di detti documenti e producono gli stessi effetti giuridici.
L'originale di tali distinte di carico deve recare il visto della stazione di spedizione.
Ricevuta
Utilizzazione della ricevuta
Storico versioni
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