Art. 89
In vigore dal 27 mar 1987
Le autorità doganali di ciascuno Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona che soddisfi alle condizioni previste all' e che intenda spedire delle merci con un documento COM T 2 L, qui di seguito denominata «speditore autorizzato», ad utilizzare questo documento senza che siano osservate le disposizioni dell', paragrafo 2.
Condizioni dell'autorizzazione
Storico versioni
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