Art. 83

Art. 83

In vigore dal 27 mar 1987
Il documento COM T 2 L può essere utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci alle quali si riferisce soltanto quando tali merci siano trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro. Sono considerate trasportate direttamente da uno Stato membro ad un altro: a) le merci il cui trasporto si effettua senza che venga attraversato il territorio di un paese terzo, b) le merci il cui trasporto si effettua con attraversamento del territorio di uno o più paesi terzi, a patto che l'attraversamento di tali paesi avvenga con la scorta di un documento di trasporto unico, emesso in uno Stato membro. Condizioni per il rilascio; rilascio a posteriori
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