Art. 8

Art. 8

In vigore dal 27 mar 1987
1. Le autorità doganali competenti di ogni Stato membro possono permettere che le imprese residenti sul loro territorio, le cui scritture siano basate su un sitema integrato di trattamento elettronico o automatico dei dati, utilizzino le distinte di carico di cui all', paragrafo 2, che, benché non rispondenti a tutte le condizioni dell', paragrafi 1, 5, lettera a) e 9, secondo e terzo comma e dell', sono concepite e compilate in modo da poter essere utilizzate senza difficoltà dai servizi doganali e statistici interessati. 2. Le distinte di carico devono, in ogni caso, indicare la quantità, la natura, le marche e i numeri dei colli, la designazione delle merci, la massa lorda in kg di ogni articolo, nonché il paese di spedizione/esportazione. Spedizioni per ferrovia
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