Art. 69
In vigore dal 27 mar 1987
1. Le autorità doganali possono autorizzare lo speditore e lo speditore autorizzato a non porre la firma sulle ditransito comunitario munite dell'impronta del timbro speciale di cui all'allegato IX e compilate avvalendosi di un sistema integrato per il trattamento elettronico o autormatico dei dati. Tale autorizzazione è concessa sempre che lo speditore autorizzato abbia preventivamente fornito alle suddette autorità un impegno scritto con cui si riconosce come principale obbligato di tutte le operazioni di transito comunitario effettuate con la scorta di documenti di transito comunitario muniti dell'impronta del timbro speciale.
2. I documenti di transito comunitario compilati conformemente a quanto previsto al paragrafo 1 devono recare, nel riquadro riservato alla firma dell'obbligato principale, una delle seguenti diciture:
- Dispensa de firma
- Fritaget for underskrift
- Freistellung von der Unterschriftsleistung
- AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ
- Signature waived
- Dispense de signature
- Dispensa dalla firma
- Van ondertekening vrijgesteld
- Dispensada a assinatura.
Responsabilità dello speditore autorizzato
Storico versioni
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