Art. 63

Art. 63

In vigore dal 27 mar 1987
Le autorità doganali di ogni Stato membro possono autorizzare qualsiasi persona che soddisfi alle condizioni di cui all' e che intenda effettuare operazioni di transito comunitario, qui di seguito denominato «speditore autorizzato», a non presentare all'ufficio di partenza le merci e la relativa dichiarazione di transito comunitario. Condizioni dell'autorizzazione
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