Art. 62

Art. 62

In vigore dal 27 mar 1987
Ogni Stato membro ha la facoltà di decidere la semplificazione delle formalità relative alle procedure del transito comunitario da espletare negli uffici di partenza e di destinazione situati sul suo territorio, conformemente alle disposizioni che seguono. Tuttavia, le merci nei cui confronti è prevista l'applicazione delle disposizioni del titolo III non possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo. Formalità nell'ufficio di partenza Speditore autorizzato
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