Art. 58

Art. 58

In vigore dal 27 mar 1987
Le merci che formano oggetto di un trasporto di cui all', paragrafo 1 o all', paragrafo 1 sono considerate merci circolanti vincolate alla procedura del transito comunitario esterno, a meno che per queste merci non venga presentato un documento di transito comunitario interno COM T 2 L predisposto per comprovarne il carattere comunitario. Disposizioni statistiche
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