Art. 40

Art. 40

In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando un trasporto inizia e termina all'esterno della Comunità, gli uffici doganali che assolvono la funzione di ufficio di partenza e di destinazione sono rispettivamente quelli di cui all', paragrafo 1 e all', paragrafo 2. 2. Nessuna formalità deve essere assolta negli uffici di partenza e di destinazione. Posizione doganale delle merci in provenienza da paesi terzi o in transito
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