Art. 39
In vigore dal 27 mar 1987
1. Quando un trasporto inizia all'esterno e termina all'interno della Comunità, l'ufficio doganale competente per la stazione di frontiera attraverso la quale il trasporto entra nella Comunità assolve la funzione di ufficio di partenza.
Nessuna formalità deve essere assolta nell'ufficio di partenza.
2. L'ufficio doganale competente per la stazione di destinazione assolve la funzione di ufficio di destinazione. Tuttavia, quando le merci sono immesse in consumo o sono assoggettate ad un altro regime doganale in una stazione intermedia, l'ufficio doganale competente per questa stazione assolve la funzione di ufficio di destinazione.
Le formalità previste all' devono essere assolte nell'ufficio di destinazione.
Trasporti in transito nella Comunità
Storico versioni
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