Art. 25
In vigore dal 27 mar 1987
1. Le disposizioni dell' si applicano anche alle merci di cui all', paragrafo 1, che circolano tra due punti situati nella Comunità con attraversamento del territorio dell'Austria o della Svizzera e che in uno di questi due paesi sono oggetto di rispedizione.
In deroga alle disposizioni dell' del regolamento (CEE) n. 223/77, l'originale dell'esemplare di controllo
T n. 5 accompagna le merci fino all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione.
L'ufficio di partenza fissa il termine entro il quale le merci devono essere reintrodotte nella Comunità.
2. Se la misura di cui all', paragrafo 2, prevede la costituzione di una garanzia, questa deve essere fornita, in deroga alle disposizioni dell', in tutti i casi di cui al paragrafo 1.
Formalità all'ufficio di destinazione
Storico versioni
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