Art. 15

Art. 15

In vigore dal 27 mar 1987
In caso di rescissione del contratto di garanzia, l'obbligato principale deve restituire immediatamente all'ufficio di garanzia tutti i certificati di garanzia in corso di validità che gli sono stati rilasciati. Garanzia forfettaria Atto costitutivo della garanzia
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