Art. 12
In vigore dal 27 mar 1987
1. Sul verso del certificato di garanzia l'obbligato principale designa, sotto la sua responsabilità, all'atto del rilascio o durante il periodo di validità del certificato, le persone da lui abilitate a firmare a suo nome le dichiarazioni di transito comunitario. Ogni designazione implica l'indicazione del cognome, nome e facsimile della firma della persona abilitata. L'obbligato principale deve convalidare con la sua firma qualsiasi annotazione apposta dalla persona abilitata. L'obbligato principale ha la facoltà di sbarrare le caselle che non intende utilizzare.
2. L'obbligato principale può, in qualsiasi momento, annullare l'iscrizione del nome di una persona abilitata figurante sul verso del certificato.
Rappresentanti abilitati
Storico versioni
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